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Quadro legale

- Segreto bancario

Segreto bancario e riservatezza

Nel rispetto della severa legislazione di cui si è dotato il Lussemburgo, il segreto professionale al quale sono tenuti i banchieri, gli assicuratori e a maggior ragione i fiduciari e i consulenti legali, non può in alcun caso essere invocato per coprire il riciclaggio di capitali di provenienza criminale.

SGF Group garantisce il rigoroso rispetto dell'obbligo di discrezione e segretezza che è proprio del settore professionale in cui opera. In qualità di Società di Gestione Fiduciaria Lussemburghese, essa è soggetta ad un quadro legale definito con esattezza, il quale conferisce al centro finanziario del Granducato uno strumento di enorme rilevanza.

Grazie ad una legislazione che rende possibile la libera circolazione dei capitali, nel corso del tempo la piazza finanziaria ha saputo ampliare notevolmente il ventaglio delle attività svolte. Oggi, essa è in grado di offrire alla propria clientela, sia essa istituzionale o privata, una gamma completa di servizi finanziari.

La serietà e la professionalità degli istituti bancari della piazza finanziaria garantiscono all'investitore estero la fruizione di servizi di qualità e altamente personalizzati. Esso potrà beneficiare inoltre di un regime di stretta riservatezza tutelato dalla legge.

Il segreto bancario, infatti, è previsto nella Costituzione del Granducato. Ai sensi dell'articolo 458 del codice penale lussemburghese, chiunque, nell'esercizio della propria professione, entri in possesso e divulghi un segreto professionale, è passibile di condanna da otto giorni a sei mesi di reclusione e di una sanzione pecuniaria.